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Indicazione Geografica Tipica - Data: 22 novembre 1995
CARATTERISTICHE GENERALI
Bianco: nelle tipologie frizzante, amabile e passito. Rosso: frizzante, amabile, liquoroso, passito e novello. Rosato: frizzante e amabile.
Le uve devono essere quelle raccomandate o autorizzate in provincia di Avellino. L'indicazione con specificazione di aglianico, asprinio, coda di volpe, falangina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso è riservata ai vini realizzati almeno con l'85% dei vitigni corrispondenti. È consentito l'uso di uve ricavate da vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Avellino fino a un massimo del 15%.
Resa max per ettaro: 13 tonnellate per i vini a indicazione geografica tipica Irpinia bianco, rosso e rosato, 12 per quelli con la specificazione del vitigno. La resa max dell'uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75% per tutti i tipi, tranne se passito (50%)
Titolo alcolometrico minimo: 9,5% per i banchi; 10% per i rossi e i rosati; 12% per i liquorosi. Nel caso di annata sfavorevole tali valori si possono ridurre dello 0,5%. All'atto dell'immissione al consumo, invece, occorre rispettare i seguenti parametri: 10% (bianco); 10,5% (rosso e rosato); 11% novello; 16% liquoroso.